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Informativa I.U.C 2016
 
Notizia del 09/06/2016
 
Informativa I.U.C 2016
 
 

L’Imposta municipale propria IMU è la componente della IUC di natura patrimoniale. Ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’IMU si calcola applicando al valore imponibile dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per l’anno 2016 ci sono due novità in merito all’imposta municipale propria:
 
A) nel Comune di Tortolì sono di nuovo esenti tutti i terreni agricoli come lo erano fino al 31.12.2013;
 
B) la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
 
 
Soggetti passivi
 
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.  
L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
a) una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
In base al Regolamento comunale è considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
b) l'unità' immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risultino locate.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n.201/2011, attualmente vigente, l’imposta municipale propria non si applica ex legge, altresì a:
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese, dall'annualità 2016, quelle destinate a studenti universitari quali soci assegnatari anche senza requisito della residenza anagrafica;
 d)  fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008);
e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, potrà invece beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’immobile eventualmente posseduto nel quale egli dimori e risieda, anche se situato nello stesso Comune della casa coniugale;
f) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 
Aliquote applicabili
 
Le aliquote fissate dal Comune di Tortolì per l’anno 2016 sono le seguenti:
- aliquota base 0,76%;
- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40%;
 
Versamenti
 
ACCONTO 2016 ENTRO 16/06/2016
 
I soggetti passivi IMU sono tenuti al versamento dell’acconto entro il 16/06/2016 per un valore pari al 50% di quello ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015.
 
SALDO 2016 ENTRO 16/12/2016
 
Si versa il saldo pari al 50% del dovuto annuo.
 
 
Calcolo I.M.U.
 
Sul suo sito internet il Comune mette a disposizione un software esterno per il calcolo dell’I.M.U. e la predisposizione e la stampa del modello F24.
Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti.
 
 
T. A. S. I.
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
 
Il tributo per i servizi indivisibili TASI è la componente della IUC che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (esempio: viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico).
La base imponibile della TASI ed il metodo di calcolo dell'imposta sono gli stessi dell’IMU. La TASI è a carico sia del proprietario che dell’eventuale utilizzatore diverso dal proprietario. In tal caso la percentuale a carico del proprietario è del 70 percento e quella a carico dell’utilizzatore del 30 percento. Dall’anno 2016 sono escluse dalla TASI le abitazioni principali, come definite ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
Aliquote applicabili
 
- aliquota base 1,00 per mille.
 
Versamenti
ACCONTO ENTRO 16/06/2016
Si versa il 50% del dovuto annuo.
 
SALDO ENTRO IL 16/12/2016
Si versa il restante 50% del dovuto annuo.
 
 
T. A. R. I.
TASSA SUI RIFIUTI
 
La Tassa sui Rifiuti (TARI), componente, assieme alla TASI e all'IMU, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è disciplinata dall’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nonché nei regolamenti adottati dai singoli Comuni.
 
La TARI è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).
 
Sarà compito del Concessionario Area Riscossioni effettuare i calcoli di quanto dovuto per la TARI 2016 ed inviare direttamente a casa dei contribuenti il conteggio del dovuto e i modelli F24 per i versamenti. Si ricorda che la TARI sostituisce integralmente la TARES vigente nel 2013. 
Come per la vecchia imposta la tariffa sarà binomia e quindi suddivisa in quota fissa e quota variabile e per le utenze domestiche legata al numero dei componenti del nucleo familiare e ai metri quadrati delle abitazioni e relative pertinenze, mentre per le utenze non domestiche sarà legata solamente ai metri quadrati dei locali posseduti e/o occupati.
Si precisa che restano confermate per l’anno 2016 le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/07/2014 disponibile nel sito comunale  (Atti amministrativi, delibere di consiglio, anno 2014).