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Direttiva "Uccelli Selvatici"
La Direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici", recepita in Italia dalla Legge 157/92, rappresenta insieme alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” , uno dei pilastri normativi della strategia europea di conservazione della biodiversità. Il suo scopo è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri,
invitando ad adottare un regime generale di protezione delle specie, vietandone la cattura, l'uccisione, la distruzione dei
nidi, la detenzione di uova e di esemplari vivi o morti ed il disturbo ingiustificato ed eccessivo.
La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute a un livello adeguato dal punto di vista della
loro salvaguardia in quanto patrimonio ecologico, scientifico e culturale, pur tenendo conto delle esigenze economiche e
ricreative del territorio e riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la
conservazione degli uccelli selvatici. Non a caso la Direttiva individua tra gli obiettivi primari la protezione degli habitat
delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate nel medesimo allegato attraverso una rete coerente
di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più idonei alla sopravvivenza delle specie e con particolare
riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli
Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000. La Direttiva riconosce la legittimità della
caccia per le specie elencate in Allegato II, ma fornisce indicazioni per una caccia sostenibile, imponendo il divieto di
caccia a qualsiasi specie durante le fasi riproduttive e di migrazione e vieta rigorosamente l'uso di metodi di cattura e
uccisione di massa o non selettivi.
Gli allegati sono così ripartiti:
I - Specie soggette a speciali misure di conservazione
II - Specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l'Unione o in alcuni stati.
III - Specie di cui può essere autorizzato il commercio in tutta l'Unione o in alcuni stati.
IV - Mezzi di cattura vietati.
V - Aree prioritarie per la ricerca. |