Lido di Orrì





Direttiva "Habitat"

La Direttiva "Habitat" (92/43/CEE), Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, insieme alla Direttiva Uccelli Selvatici” (79/409/ CEE), è la base su cui si fonda la Rete Natura 2000. L’obiettivo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione di habitat e specie floristiche e faunistiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato, stabilendo misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati (art.2). In Italia la Direttiva è stata recepita nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 mediante la stesura di Piani di Gestione dei siti, per la valutazione d'incidenza (art.6), per la sorveglianza e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 13 e 17) e introduce appositi regolamenti finanziari in grado di promuovere progetti e iniziative concrete finalizzate alla conservazione di habitat e specie. In particolare, il Regolamento LIFE rappresenta lo strumento finanziario di attuazione della Direttiva (art.8).

In Sardegna, ai sensi della Direttiva Habitat, sono tutelati: 60 Habitat dell’allegato I, 25 specie di piante degli allegati II, IV, V, 31 specie faunistiche dell’allegato II, 43 specie faunistiche dell’allegato IV.

Per habitat si intendono “zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali”. Sono definiti di “interesse comunitario” gli habitat che nel territorio rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione naturale, quelli che hanno un'area di ripartizione naturale ristretta a causa della loro regressione o la cui area di ripartizione naturale sia intrinsecamente ridotta o costituiscano significativi esempi delle caratteristiche tipiche di una delle zone biogeografiche indicate dalla Direttiva (alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea).

Sono ritenute specie di “interesse comunitario” le entità biologiche di flora e fauna che per consistenza numerica o livello di minaccia di estinzione sono considerate in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche.
Tra gli habitat e le specie sono individuati (con un asterisco negli allegati della Direttiva) quelli prioritari, per la cui conservazione l'Unione Europea ha una responsabilità particolare in relazione alla notevole importanza che essi rivestono nelle loro aree di ripartizione naturale.

 

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