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West Nile Disease, ordinanza profilassi da osservare
 
Notizia del 31/08/2018
 
West Nile Disease, ordinanza profilassi da osservare
 
 

A seguito della  comunicazione dell’ASSL - Lanusei con la quale viene segnalata la presenza di positività per West Nile Disease in una cornacchia trovata nel comune di Bari Sardo, benché da confermare da parte del Centro di referenza Nazionale, si invitano la cittadinanza, i titolari di aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali a seguire la profilassi indicata nell'ordinanza consultabile in allegato.

 

La malattia in argomento è una malattia infettiva provocata dal virus West Nile Disease WND, trasmesso all’uomo e agli animali (in genere equidi e uccelli) attraverso la puntura di zanzara infetta, che funge da vettore, e non si trasmette da persona a persona, o dal cavallo all’uomo. Le zanzare che trasmettono il virus appartengono al genere Culex (zanzara comune) mentre come serbatoio d’infezione sono state identificate oltre 70 specie di uccelli. La maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto inapparente, manifestandosi solo in alcuni casi con sintomatologia identica alla sintomatologia dell’influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori muscolari ed articolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee.

 

Con l'ordinanza numero 65 del 31 agosto 2018 il sindaco Cannas elenca una serie di prescrizioni da osservare: − di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all’interno degli appartamenti; − di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata,alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi; − di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi etc. con cadenza settimanale; − di coprire eventuali contenitori d’acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o zanzariere); − di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10 – 20 mg per litro d’acqua; − di introdurre nelle fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (pesci rossi gambusia, etc.) − di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell’acqua piovana presenti in giardini e cortili; − di provvedere a vuotare almeno una volta alla settimana i portafiori cimiteriali, avendo cura di gettare l’acqua nel terreno.

 

IN PARTICOLARE ORDINA alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o gli accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli di copertura di silos plastici all’aperto, o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici; - Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolai larvali e degli spazi versi. Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare. - Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi etc.). - Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d’auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno, a propria cura: 3 • disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai 15 giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d’acqua piovana; • eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili; • provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni; - Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai, dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti. - Qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all’effettuazione di interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche mediante affidamento a ditte specializzate. - La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.  

 

E' possibile consultare integralmente l'ordinanza in allegato.

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